Commercio di cose antiche e/o usate. Obbligo di tenuta del registro delle operazioni
Il Ministero dell’Interno, sulla scorta di un parere reso sul tema dal Consiglio di Stato, ha chiarito, con circolare del 21.03.2018, che l’abrogazione del citato art. 126 non ha tuttavia comportato un’abrogazione, neppure implicita, dell’art.128 TULPS, che conserva pertanto piena efficacia. Resta quindi pienamente vigente la disposizione dell’art. 128 TULPS circa l’obbligo, in capo a chi esercita il commercio di cose antiche o usate, della tenuta del registro delle operazioni giornaliere.